Al 19 Maggio 2020, l’agevolazione era concessa soltanto ai condòmini e alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari, come potete leggere qui.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 34/e 2020 ha ampliato il ventaglio dei beneficiari includendo i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile. Esso potrà essere:
- Immobile strumentaleall’esercizio di arte o professione o dell’impresa commerciale (es.: sede produttiva, ufficio, negozio)
- Immobile mercealla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (es.: adibiti a locazione)
- Immobile patrimonioutilizzati come investimento dall’impresa (locati o meno).
Inoltre, il bonus è stato ampliato anche:
- alle seconde case e alle villette a schiera
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
- le associazioni e società sportive dilettantistiche.
L'estensione dell'ecobonus 110% alle seconde case è consentito su un massimo di due unità immobiliari.
Sono escluse le abitazioni di lusso che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Gli interessati potranno mettersi in contatto con noi scrivendo una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure possono scriverci dalla sezione contatti.
Invieremo loro una manifestazione d’interesse e l’elenco dei documenti necessari sia per una prima prevalutazione tecnica e finanziaria gratuita. Il nostro staff è composto da esperti certificati di cui avremo il piacere di fornirvi a richiesta il curriculum.