SOGGETTI BENEFICIARI
La formulazione definitiva della norma contenuta nei commi 9 e 10 dell'art. 119 del DL 19 maggio
2020 n. 34 (decreto "Rilancio") prevede che il c.d. superbonus spetti, per determinati interventi eseguiti, soltanto dai condòmini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (oltre che dagli IACP comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa).
Tipologia di interventi ammissibili
La detrazione si applica nei seguenti casi:
- Isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali; (Max 60mila euro)
- Sostituzione Impianti di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda, a pompa di calore, ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici; (Max 30mila euro)
- Installazione impianti solari fotovoltaici con cessione energia a GS (Max 48mila euro)
- Istallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
DA TENER IN CONTO CHE l’’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, nei limiti previsti dal D.L. 63/2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.
IMPORTANTE: ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi devono consentire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, da dimostrare attraverso l’APE sottoscritta da un tecnico abilitato.
Tipologia di immobili su cui si può intervenire.
L'art. 119 in commento, in particolare, incrementa al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Rimangono invariati gli attuali incentivi previsti per gli interventi sugli immobili, quali:
quelli volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50%;
quelli di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus”) per i quali, ove non sia possibile fruire del c.d. "superbonus" al 110%, permettono di ottenere la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50% o del 65% (a seconda della tipologia di intervento),
quelli introdotti dall’art.1, comma 219 della legge 160/2019 (cosiddetto bonus facciate) che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 90%.
Per tutti gli interventi per i quali il DL n. 34/2020 prevede il "superbonus" (quindi non soltanto per gli interventi, di riqualificazione energetica, ma anche per quelli antisismici, per gli impianti solari fotovoltaici e le colonnine di ricarica), nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle singole unità immobiliari, la detrazione spetta soltanto alle persone fisiche, fuori dall'esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni. La detrazione del 110% non compete, ad esempio, per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese e negli uffici utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della professione.
Limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica, il credito d’imposta non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Spetta, invece, se la “seconda casa” è inserita in un condominio.
Non è chiaro se per gli interventi sulle parti comuni condominiali, l’agevolazione al 110% spetta a tutti i singoli condòmini a prescindere dal fatto che siano persone fisiche o meno. In questi casi, l'agevolazione, potrebbe riguardare sia i soggetti IRES che IRPEF.
Nel caso di interventi di installazione impianti fotovoltaici con cessione energia gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% possono riguardare tutti gli edifici ad uso abitativo e non.
Periodo per il sostenimento delle spese
Sono agevolabili le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Agevolazioni previste
Al contribuente che effettua i lavori sopra indicati spetta una detrazione, dalle imposte sui redditi
nella misura del 110% da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa il contribuente può:
- trasformare la detrazione in credito d’imposta, con possibilità di utilizzarlo in COMPENSAZIONE con altri tributi mediante F24 e con facoltà di successiva CESSIONE ad altri soggetti incluse banche e intermediari finanziari.
- richiedere all’impresa che effettua gli interventi, lo SCONTO IN FATTURA fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.
Cessione Credito Imposta
La cessione del credito d’imposta, sia sotto forma di SCONTO IN FATTURA che nel caso di trasferimento ad altro soggetto privato, deve essere accompagnata da:
- asseverazione degli interventi eseguiti da parte di tecnici abilitati che certificano il rispetto dei requisiti previsti per usufruire delle detrazioni ex art. 14 DL 63/2013;
- apposizione visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposi che danno diritto alla detrazione d’imposta rilasciato da professionisti abilitati e centri di assistenza fiscale.
IMPORTANTE
Si evidenzia che la procedura di cessione del credito d’imposta e sconto in fattura può essere richiesto anche per gli interventi che beneficiano della detrazione del 50% (Ristrutturazione e recupero patrimonio edilizio), del 65% (Efficientamento energetico), del 90% (Recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti) oltre che per l’istallazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per I dettagli si rimanda all’attesa pubblicazione della circolare applicative dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione.
Per ulteriori informazioni puoi contattarci al 0836.331715 oppure scriverci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
In alternativa puoi prenotare una consulenza al seguente link: https://www.topconsultingsrl.it/consulenza/