Esonero da ogni responsabilità

Le informazioni fornite sono sintetiche di bandi, regolamenti e circolari molto più ampi e articolati e hanno unico obiettivo di dare una prima informazione ai potenziali interessati. Pertanto, consigliamo, agli stessi di assumere le loro decisioni sulla base di normativa completa da fonti ufficiali ovvero di ricorrere a professionisti qualificati di settore.

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DL Rilancio ECOBONUS al 110%: come funziona?

SOGGETTI BENEFICIARI

La formulazione definitiva della norma  contenuta nei commi 9 e 10 dell'art. 119 del DL 19 maggio

2020  n. 34 (decreto "Rilancio") prevede che  il c.d.  superbonus spetti, per  determinati interventi eseguiti, soltanto dai condòmini e dalle persone fisiche, al di fuori  dell'esercizio di attività di impresa, arti  e  professioni, sulle singole unità immobiliari (oltre che  dagli IACP comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa).

Tipologia di interventi ammissibili

La detrazione si applica nei seguenti casi:

  1. Isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali; (Max 60mila euro)
  2. Sostituzione Impianti di riscaldamento, raffrescamento o  fornitura di  acqua calda, a pompa di calore, ibridi  o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici; (Max 30mila euro)
  3. Installazione impianti solari fotovoltaici con cessione energia a GS (Max 48mila euro)
  4. Istallazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

DA TENER IN CONTO CHE l’’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, nei limiti previsti dal D.L. 63/2013, a condizione che  siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

IMPORTANTE: ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi devono consentire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, da dimostrare attraverso l’APE sottoscritta da un tecnico abilitato.

Tipologia di immobili su cui si può intervenire.

L'art. 119  in commento, in particolare, incrementa al 110%  l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Rimangono invariati gli attuali incentivi previsti per gli interventi sugli immobili, quali:

   quelli volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50%;

   quelli di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus”) per  i quali, ove non  sia possibile fruire del c.d. "superbonus" al 110%, permettono di ottenere la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50% o del 65% (a seconda della tipologia di intervento),

   quelli introdotti dall’art.1, comma 219  della legge 160/2019 (cosiddetto bonus facciate) che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 90%.

Per tutti gli interventi per i quali il DL n. 34/2020 prevede il "superbonus" (quindi non soltanto per gli interventi, di riqualificazione energetica, ma anche per quelli antisismici, per gli impianti solari fotovoltaici e le colonnine di ricarica), nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle singole unità immobiliari, la detrazione spetta soltanto alle persone fisiche, fuori dall'esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni. La detrazione del 110%  non compete, ad esempio, per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese e  negli uffici utilizzati esclusivamente per  lo svolgimento della professione.

Limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica, il credito d’imposta non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da  quello adibito ad  abitazione principale. Spetta, invece, se la “seconda casa” è inserita in un condominio.

Non è chiaro se per  gli interventi sulle parti comuni condominiali, l’agevolazione al 110% spetta a tutti i singoli condòmini a prescindere dal fatto che  siano persone fisiche o meno.  In questi casi, l'agevolazione, potrebbe riguardare sia i soggetti IRES che IRPEF.

Nel  caso di  interventi  di  installazione  impianti fotovoltaici con  cessione  energia  gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%  possono riguardare tutti  gli edifici ad uso abitativo e non.

Periodo per il sostenimento delle spese

Sono  agevolabili le spese sostenute dal 1 luglio 2020  al 31 dicembre 2021.

 

Agevolazioni previste

Al contribuente che effettua i lavori sopra indicati spetta una detrazione, dalle imposte sui redditi

nella misura del 110% da ripartire in cinque quote  annuali di pari importo. In alternativa il contribuente può:

-     trasformare la detrazione in credito d’imposta, con possibilità di utilizzarlo in COMPENSAZIONE con  altri tributi mediante F24  e   con  facoltà di successiva CESSIONE ad  altri soggetti incluse banche e intermediari finanziari.

-     richiedere all’impresa che effettua gli interventi, lo SCONTO IN FATTURA fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.

Cessione Credito Imposta

La cessione del credito d’imposta, sia sotto forma di SCONTO IN FATTURA che nel caso di trasferimento ad altro soggetto privato, deve  essere accompagnata da:

-     asseverazione  degli interventi eseguiti  da  parte di  tecnici abilitati che certificano il rispetto dei requisiti previsti per  usufruire delle detrazioni ex art.  14 DL 63/2013;

-     apposizione visto di conformità che attesta la sussistenza dei  presupposi che danno diritto  alla   detrazione  d’imposta  rilasciato  da   professionisti  abilitati  e   centri  di assistenza fiscale.

 

IMPORTANTE

Si evidenzia che  la procedura di cessione del credito d’imposta e sconto in fattura può  essere richiesto anche per  gli interventi che  beneficiano della detrazione del 50%  (Ristrutturazione e recupero  patrimonio  edilizio),  del  65%   (Efficientamento  energetico),  del  90%  (Recupero  e restauro della facciata degli edifici esistenti) oltre che  per l’istallazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per I dettagli si rimanda all’attesa pubblicazione della circolare applicative dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione.

Per ulteriori informazioni puoi contattarci al 0836.331715 oppure scriverci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

In alternativa puoi prenotare una consulenza al seguente link: https://www.topconsultingsrl.it/consulenza/

 

Chi Siamo

La TOP CONSULTING è un’affermata società che si occupa di consulenza finanziaria e strategia aziendale. Trova origine nell’esperienza della dott.ssa Maria Marrocco le cui competenze accademiche e la molteplici esperienze professionali hanno permesso di creare una struttura in grado di soddisfare tutte le esigenze in tema di finanza delle piccole e medie imprese.

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