Il Decreto Rilancio innalza, per il 2020, la misura del bonus pubblicità dal 30% al 50% rispetto all’intero investimento 2020 (e non solo sulla parte incrementale rispetto all’anno precedente), come agevolazione e incentivo legato all’emergenza Coronavirus
BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito di imposta (articolo 57-bis del D.L. 50/2017):
- le imprese e i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
- gli enti non commerciali.
Per il solo anno 2020, il credito di imposta può essere richiesto anche dai soggetti che:
- effettuano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
- nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;
- hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
SPESE AMMISSIBILI
Il credito di imposta spetta per gli investimenti in:
- campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica,
- campagne on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali non partecipate dallo Stato.
SPESE NON AMMISSIBILI
- • la realizzazione grafica pubblicitaria
• la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc)
• pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google
• spese per la produzione di volantini cartacei periodici
• siti web non registrati come testata giornalistica.
COME RICHIEDERLO
La domanda di accesso al nuovo beneficio si presenta dal I° al 30 settembre, con le modalità previste negli anni scorsi, a cominciare dalla comunicazione telematica con tutti gli elementi indicati nell’articolo 5 del dpcm 90/2018: una sorta di “prenotazione” del bonus.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".