Il bonus formazione 4.0 viene confermato per il 2020, semplificandone anche le procedure ai fini della sua fruizione. In particolare, viene eliminato l’obbligo, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Viene inoltre previsto che nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.
Vengono inoltre ritoccate le misure agevolative. Nello specifico, per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il credito d’imposta è attribuito:
- alle piccole imprese: nella misura del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- alle me die imprese: nella misura del 40% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- alle grandi imprese: nella misura del 30% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per tutte le imprese, la misura del credito d’imposta è aumentata, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggia ti come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
Ai fini dell’attuazione del beneficio nel 2020, per espressa previsione normativa, sono applicabili le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018.
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