Esonero da ogni responsabilità

Le informazioni fornite sono sintetiche di bandi, regolamenti e circolari molto più ampi e articolati e hanno unico obiettivo di dare una prima informazione ai potenziali interessati. Pertanto, consigliamo, agli stessi di assumere le loro decisioni sulla base di normativa completa da fonti ufficiali ovvero di ricorrere a professionisti qualificati di settore.

I nostri clienti

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

LEGGE DI BILANCIO 2025: CREDITO D’IMPOSTA 5.0

Il credito di imposta Transizione 5.0 è l’agevolazione istituita dal D.L. n. 19/2024 diretta a sostenere le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica. Il bonus spetta per gli investimenti, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, che rientrino in progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici.

L’accesso al credito d’imposta non è automatico, ma è subordinato a specifici adempimenti, anche al fine di certificare il raggiungimento degli obiettivi sul fronte del risparmio energetico.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dello strumento:

 

Chi ha diritto al credito d’imposta?

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

 

Esclusioni

Sono escluse le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare;
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e ai sensi del codice antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

 

Rispetto normativa sicurezza e regolarità contributiva

La spettanza del credito d’imposta è subordinata:

  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Quali sono i progetti di innovazione agevolabili?

Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto:

  • beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016). Tramite tali investimenti, cosiddetti “trainanti”, deve conseguirsi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% a livello di struttura produttiva o al 5% a livello di processo produttivo;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.lgs. n. 199/2021, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

 

Caratteristiche dei progetti di innovazione agevolabili

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. Per ogni singola impresa, gli investimenti (trainanti e trainati) oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo.

 

Progetti di innovazione non ammissibili

Non possono accedere al beneficio i progetti di innovazione che non rispettano il principio del “Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do no significant harm), secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto attuativo 24 luglio 2024.

 

Beni non agevolabili

Non sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti:

  • nei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del TUIR, ossia i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;
  • nei beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%;
  • nei fabbricati e nelle costruzioni;
  • nei beni di cui all’allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali o dagli stabilimenti balneari e termali, condutture utilizzate per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tranviario; aerei completi di equipaggiamento);
  • nei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

Quali sono gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili agevolabili?

Nell’ambito dei progetti di innovazione ammissibili al credito di imposta, sono agevolabili anche, purché aggiuntivi rispetto ad un investimento “trainante” in beni strumentali 4.0, gli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva.

Dimensionamento impianti

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve essere determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva.

Impianti fotovoltaici ammessi

Con riferimento l'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), D.L. n. 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del D.L. n. 113/202420. Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c), fermo restando i costi massimi ammissibili, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.

 

Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:

  • i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
  • i servizi ausiliari di impianto;
  • gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

 

Qual è la misura dell’agevolazione?

La misura dell’agevolazione è determinata in base alla tipologia di investimento e alla riduzione dei consumi energetici ottenuta. Gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 devono conseguire una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale, oppure il 5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento.

Quali soggetti possono rilasciare le certificazioni ex-ante ed ex-post?

Le certificazioni ex-ante ed ex-post possono essere rilasciate da soggetti accreditati che dimostrino di possedere le competenze tecniche necessarie per valutare la conformità degli investimenti ai requisiti previsti dalla normativa.

Cumulabilità

Il credito di imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno e con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0.

Chi Siamo

La TOP CONSULTING è un’affermata società che si occupa di consulenza finanziaria e strategia aziendale. Trova origine nell’esperienza della dott.ssa Maria Marrocco le cui competenze accademiche e la molteplici esperienze professionali hanno permesso di creare una struttura in grado di soddisfare tutte le esigenze in tema di finanza delle piccole e medie imprese.

Leggi Tutto

I nostri social

Risorse Utili

  • MISE
  • Invitalia
  • Europa.eu

Servizi Online

I nostri contatti

info (@) topconsultingsrl.it
+39 0836 331715
+39 368 3187773
Via Adige 7, Cursi

Consulta la Mappa

ChiamaWhatsApp