Ridefiniti gli incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali, con la trasformazione del super e iper ammortamento in un credito d’imposta.
Il nuovo bonus compete per gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuali dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono esclusi :
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.]
L’aliquota agevolativa è pari:
- per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017) al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018) al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
- per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (non Industria 4.0) al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non Industria 4, sono ammessi anche gli esercenti arti e professioni .
Sono escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001. La fruizione dell’incentivo spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per maggiori informazioni potete contattarci al numero 0836.331715 o inviarci una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..