Esonero da ogni responsabilità

Le informazioni fornite sono sintetiche di bandi, regolamenti e circolari molto più ampi e articolati e hanno unico obiettivo di dare una prima informazione ai potenziali interessati. Pertanto, consigliamo, agli stessi di assumere le loro decisioni sulla base di normativa completa da fonti ufficiali ovvero di ricorrere a professionisti qualificati di settore.

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FINANZA AGEVOLATA: CHE SIGNIFICA?

La capacità di reperire risorse finanziare da sfruttare per l'innovazione l' ampliamneto aziendale 

 e tanti altri progetti non è sempre a portata di mano. uno degli strumenti che per definizione è i grado di aiutare le imprese in tal senso è la Finanza Agevolata: rappresenta uno strumento in grado di individuare e reperire risorse finanziarie a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sui mercati di riferimento.

Le forme di agevolazione sono molteplici: si va dal credito d'imposta al bonus fiscale, dalla concessione di garanzia al contributo in conto capitale, aquello in conto interessi, sino al finanziamento agevolato.

Si definiscono contributo a fondo perduto tutte le forme di agevolazione per le quali è prevista l’erogazione di una somma di denaro a titolo di liberalità, a fronte della quale non è richiesta alcuna restituzione. L’entità del contributo è in genere stabilita come percentuale dei costi dell’investimento giudicati ammissibili, viene erogato in una o più quote a stato di avanzamento lavori. In alcuni casi è possibile ottenere un anticipo del contributo concesso, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria.

LA CRISI D'IMPRESA: DOVE NASCE?

Le piccole e medie imprese sono spesso organizzate con una struttura piramidale dove tutto fa capo all'imprenditore accentratore. Con questo tipo di organizzazione ci sono spesso aree grigie che non vengono correttamente approfondite e valutate dall'imprenditore e dai suoi stretti collaboratori. In questo contesto subentra il ruolo del Consulente d'Azienda, professionista esterno che deve fornire all'imprenditore consulenza al fine di potenziare i punti di forza ed eliminare i punti di debolezza. Per una corretta analisi aziendale il consulente deve procedere all'approfondimento di aspetti di tipo quantitativi (contabili ed extracontabili) e di tipo qualitativi (interni e di scenario di mercato).

 

BUSINESS PLAN

DEFINIZIONE
Si tratta di un importante strumento di pianificazione economica e finanziaria fondamentale in fase di start up aziendale ai fini della presentazione dell'idea di business. 

Può avere un utilizzo interno o esterno all’azienda: internamente il business plan viene utilizzato a livello di specifico progetto al fine di poterne valutare la convenienza nella sua attuazione, mentre a livello esterno esso può avere diverse funzioni tra le quali quelle di presentare l’azienda o specifici progetti a finanziatori o investitori. Esso inoltre costituisce un importante riferimento a livello di gestione aziendale per definire il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari dell’azienda (o dello specifico progetto).

Il business plan è un documento che comprende:
- la descrizione (aspetto qualitativo descrittivo) e
- la rappresentazione economica finanziaria (aspetto quantitativo) delle iniziative che un’impresa intende realizzare (l’idea dell’imprenditore). La fase di descrizione qualitativa precede necessariamente quella quantitativa e ne costituisce un presupposto fondamentale.
La predisposizione del bilancio previsionale, infatti, può essere considerata quasi una “logica” conseguenza dell’aspetto descrittivo qualitativo: è lo strumento per tradurre in “numeri” le idee.
Da quanto detto, quindi, l’analisi descrittiva del progetto deve essere il più possibile accurata e precisa poiché rappresenta l’aspetto essenziale del business plan.

In sintesi, l’imprenditore non dovrà essere un esperto contabile o finanziario, ma dovrà scrivere (cioè formalizzare) in modo chiaro, analitico e completo le proprie idee delegando eventualmente ad un consulente esterno l’organizzazione e la sistematizzazione delle idee stesse (aspetto qualitativo) e la predisposizione del coerente documento di valutazione economico-finanziaria (aspetto quantitativo).

CONTENUTI

1. L’IDEA DI BUSINESS
Il business plan descrive in modo analitico e chiaro tutti gli aspetti rilevanti del progetto d’impresa.

Per poter raggiungere questo obiettivo bisogna essere in grado di rispondere in modo compiuto a queste domande:

• CHE COSA intendo vendere?
• A CHI intendo vendere?
• COME VENDO?
• COME PRODUCO?

CHE COSA significa:
• quali sono le caratteristiche del prodotto o del servizio che intendo
vendere?
• quali servizi accessori?
• quali tempi di consegna?
• quale prezzo?

A CHI significa:
• qual è IL “SEGMENTO” DI MERCATO a cui l’impresa intende rivolgersi?

COME VENDO significa:

• qual è il modo con cui comunico alla clientela target (segmento di

mercato) le caratteristiche del sistema di prodotto offerto?
COME PRODUCO significa:
• quali sono le caratteristiche della struttura aziendale?
• chi è il responsabile e come è organizzata la funzione ACQUISTI?
• chi è il responsabile e come è organizzata la funzione PRODUZIONE?
• chi è il responsabile e come è organizzata la funzione AMMINISTRAZIONE?
• chi è il responsabile e come è organizzata la funzione VENDITA?
La parte descrittiva del business plan affronta tutte queste questioni
verificandone continuamente la congruenza. E’ probabile che, nello
sviluppo del documento, si possa cambiare idea su alcuni aspetti
ridefinendo scelte compiute in precedenza (ad esempio, identificando
meglio il mercato di riferimento, modificando il prezzo e le caratteristiche
tecniche del prodotto, ……).

2. L’ARTICOLAZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS PLAN (PARTE QUALITATIVA)
La presentazione del progetto dovrebbe essere articolata secondo la seguente struttura:
A. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: in modo sintetico viene enunciata l’idea di Business, se l’azienda è già esistente o se si tratta di una nuova iniziativa economica, gli obiettivi del business (economici, finanziari, di mercato, sociali, ….) e a chi è rivolto (ai soci, alle banche, alla pubblica amministrazione per l’erogazione dei finanziamenti)
B. STORIA DELL’AZIENDA E DEI SOCI: viene descritta dettagliatamente la storia ziendale sotto il profilo della compagine sociale, dell’organo amministrativo, dell’organizzazione, del mercato servito e dei prodotti venduti (se il business plan è predisposto in riferimento ad una realtà già esistente). Nel caso di inizio di nuova attività è necessario

indicare i componenti del gruppo imprenditoriale evidenziando analiticamente le relative esperienze professionali, motivazioni, capacità di gestione e capacità di finanziamento.
C. ANALISI DEI MERCATI DI RIFERIMENTO: tale fase consiste essenzialmente nel:
a. Delineare il mercato di riferimento in termini di andamento storico e prospettico del settore in cui l’idea di business si posizionerà (gli andamenti settoriali sono monitorati costantemente dagli Uffici Studi delle Camere di Commercio, dalle Associazioni di categoria, dall’Istat e da centri di ricerca facilmente consultabili in internet);
b. Segmentare cioè suddividere il mercato di riferimento in funzione dei bisogni dei potenziali consumatori (“che cosa” desidera il consumatore?);

c. Identificare il segmento “target” cioè la tipologia di “clienti obiettivo” (ANALISI DEL MERCATO DAL LATO DELLA DOMANDA) cui l’azienda intende rivolgersi cercando di cogliere il comportamento del consumatore:
• quanto acquistano i potenziali consumatori? (per identificare i volumi di vendita);
• dove acquistano? (per scegliere il migliore canale distributivo);
• quando acquistano? (per prevedere una eventuale stagionalità delle vendite).

Altrettanto importante, nella logica di conoscenza del comportamento, è rispondere alla domanda “perché” compra quel bene o servizio?
Non bisogna infatti dimenticare che un consumatore quando acquista un prodotto acquista i benefici dello stesso e può essere che gli stessi siano supportati da elementi RAZIONALI o IRRAZIONALI (aspetti psicologici, sociali, …..).
Infine è opportuno delineare le caratteristiche del consumatore (età, sesso, istruzione, classe socio-economica di appartenenza) al fine di identificare i migliori strumenti di comunicazione pubblicitaria.
d. Identificare l’ambiente esterno, fonte di rischi ed opportunità, che condiziona le modalità con le quali l’azienda potrà vendere i prodotti/servizi. Ci si riferisce in particolare alle seguenti variabili:
Ambiente economico generale (crescita o • stagnazione economica generale);
• Legislazione vigente (vincoli comunali, autorizzazioni, …);

• Concorrenza (ANALISI DEL MERCATO DAL LATO DELL’OFFERTA): chi sono i concorrenti? Qual è la loro strategia di mercato in termini di prezzo e qualità di prodotto? Come si potrà evolvere?
• Qual è la tecnologia dominante nel settore? Esiste una disponibilità di materie prime? Esiste disponibilità di manodopera?
e. Prevedere le quantità da vendere per ciascuna tipologia di prodotto/servizio nonché la distribuzione temporale dei volumi (in base alla stagionalità). E’ necessario inoltre stimare, tenendo conto della sensibilità dei clienti al prezzo di vendita, i ricavi previsti.

D. FORMULAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DUREVOLI:
tale fase consiste essenzialmente nel:
a. Identificare le immobilizzazioni (investimenti durevoli) necessarie per la realizzazione della struttura aziendale suddivise tra le diverse funzioni aziendali:
Tutti gli elementi sopra descritti completano la parte DESCRITTIVA (QUALITATIVA)
del business plan e rappresentano la base di riferimento per le

analisi di tipo quantitativo.
Per lo sviluppo dell’analisi QUANTITATIVA è consigliabile utilizzare un programma specifico che sia in grado di predisporre in modo ordinato e coerente tre prospetti contabili (su un arco di tempo da tre a cinque anni):
1. IL CONTO ECONOMICO PREVISIONALE che raccoglie i costi e i ricavi previsti e fornisce quindi gli elementi utili per la determinazione della prevista redditività aziendale;
2. IL PIANO FINANZIARIO che permette di evidenziare i fabbisogni finanziari nel periodo di riferimento;
3. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE che permette di evidenziare la situazione degli elementi componenti il patrimonio aziendale al termine di ciascun esercizio.
Prima di analizzare i tre prospetti, è bene soffermarmi su uno strumento sintetico, che potrebbe risultare molto utile nella MICROIMPRESA e per l’imprenditore che non ha molta familiarità con l’analisi di bilancio.
a. Mi riferisco all’analisi del punto di pareggio aziendale.

TRAPASSO GENERAZIONALE

                 

Per passaggio generazionale si intende il passaggio delle leve di governo aziendale da un soggetto ad un altro nell'ambito del nucleo familiare. In sostanza si tratta di trasferire da una generazione all'altra il know-how , le competenze e le conoscenze manageriali acquisite in anni di esperienza.

E' un momento naturalmente inevitabile per molte piccole e medie imprese italiane, che solitamente avviene da padre a figlio in seguito alla morte , alla sopravvenuta incapacità fisica o mentale dell'imprenditore fondatore, o semplicemente per disposizione volontaria di quest'ultimo. 

Si tratta di un processo di cambiamento molto delicato, in cui la genrazione uscente assume un ruolo man mano più defilato e meno operativo, mentre la generazione entrante si assume la responsabilità della gestione dell'azienda di famiglia.

Non bisogna guardare al passaggio generazionale come ad un passaggio "dai vecchi ai giovani": affinchè si abbia un passaggio generazionale di successo, difatti, è fondamentale che alla base vi sia un interscambio continuo tra le due generazioni coinvolte, e che trova il suo equilibrio tra la produzione di talento dei giovani e l'esperienza degli adulti

L'obiettivo condiviso dalle due generazioni deve essere quello di conservare il valore intrinseco dell'azienda di famiglia e la cultura d'impresa, il che non esclude una revisione della strategia aziendale, al fine di accrescere la competitività. Un'impresa che chiude non è solo un danno per l'economia e l'occupazione, bensì anche una perdita culturale e di identità. E' un patrimonio che viene perso.

DIFFICOLTA' CHE CARATTERIZZANO IL "PASSAGGIO DEL TESTIMONE"

Il passaggio generazionale va visto come un'occasione per aggiornare la formula competitiva, lasciando spazio alle energie, alle idee ed ai progetti innovatibìvi dei giovani, che vogliono portare una ventata di novità a livello di organizzazione, procedure e prodotti, sfidando le visioni stagnati e consolidate.

le nuove generazioni hanno bisogno di studiare a fondo il modello business costruito dai genitori, per capire se le scelte fatte in passato permetteranno di mantenere un vantaggio competitivo anche in futuro. Purtoppo, però, sempre iù spesso il fondatore è restio ad abbandonare l'attività e trasferire la leadership ai giovani successori, ragion per cui non programma per tempo il passaggio delle competenze e delle conoscenze, generando così degli effetti deleteri sulla continuità dell'impresa.Al contrario bisognerebbe lasciare al figlio uno spazio operativo in azienda, affinchè faccia le proprie esperienze, ma soprattutto fargli sviluppare capacità complementari rispetto ai genitori.

Nella fase del "passaggio del testimone" serve più che mai il supporto di esperti professionisti, che da un lato guidino i vari successori in un percorso di formazione sulle tecniche manageriali e di crescita professionale, e dall'altro, favoriscano il trasferimento delle responsabilità, agevolando la comunicazione tra due generazioni con visioni complementari ma distanti.

Per evitare di distruggere in pochi mesi il lavorodi una vita diventa  fondamentale, dunque, pianificare per tempo i vari aspetti con consulenti specializzati, che offrono assistenza qualificata e know how operativo al fine di garantire la buona riuscita del passaggio generazionale.

I NOSTRI SERVIZI A SUPPORTO DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

La Top Consulting srl mette a disposizione , grazie alla disponibilità di esperti professionisti, una gamma di competenze specialistiche nell'area del diritto successorio, societario e fiscale, fornendo all'impresa un supporto indispensabile per districarsi tra le complicazioni legislative, burocratiche, fiscali e finanziarie che caratterizzano il passaggio generazionale.

Il servizio offerto si struttura nel modo seguente:

- analisi dell'impresa per la diagnosi e l'individuazione degli strumenti giurdici più idonei alla trasmissione della ricchezza familiare;

- analisi degli attori per comprenderne personalità, potenzialità e dinamiche relazionali;

- definizione e condivisione da parte delle due generazioni degli obiettivi da raggiungere;

- individuazione dei punti di forza e di debolezza e analisi del relativo posizionamento di mercato per individuare le possibili strategie di sviluppo;

- supporto alla generazione entrante nel percorso di crescita, migliorandone la professionalità;

- affiancamento sul campo all'imprenditore ed al successore nel periodo di transizione;

- costante monitoraggio dell'impresa;

Obiettivo principale è quello di garantire continuità competitiva all'impresa, supportando la nuova generazione nel processo volto a migliorare le performance e innovare metodi, organizzazione, visione strategica e tecniche gestionali, pur conservando lo spirito e i valori impressi dal fondatore.

                                                                                                                     

START-UP E INCUBATORI

Gli incubatori aziendali o d’impresa sono dei programmi progettati per accelerare lo sviluppo di imprese attraverso una serie di risorse di sostegno e di servizi. In Italia ne esistono diversi e alcuni di essi sono anche i primi investitori delle imprese incubate al proprio interno. 

La legge 221/2012 definisce l'incubatore di start up come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

-dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start up innovative (ad esempio, spazi riservati per attrezzature di prova, test, verifica o ricerca);

-dispone di attrezzature adeguate all’attività delle imprese innovative (ad esempio, sistemi di accesso a internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi);

-è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

-ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative;

-ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start up innovative.

In Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede un meccanismo a punti, da attribuire in base a una griglia di requisiti, per certificare gli incubatori di imprese start up innovative.
Secondo la definizione data dalla Commissione Europea, un incubatore d’impresa è un’organizzazione che accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati che includono gli spazi fisici dell’incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo del business e le opportunità di integrazione e networking.
L’erogazione di tali servizi e il contenimento delle spese derivante dalla condivisione dei costi e dalla realizzazione di economie di scala, fanno sì che l’incubatore d’impresa migliori in modo significativo la sopravvivenza e le prospettive di crescita di nuove start up.

L’Associazione Nazionale degli incubatori d’impresa degli Stati Uniti, sebbene ponga maggiore accento sugli aspetti intangibili che caratterizzano un incubatore d’impresa, definisce in modo analogo gli incubatori di impresa come delle organizzazioni che accelerano lo sviluppo delle imprese attraverso una serie di servizi e risorse di supporto al business organizzati e sviluppati dal management dell’incubatore e offerti sia nell’incubatore che attraverso la sua rete di contatti.

Gli incubatori d’impresa mirano a promuovere lo sviluppo economico e la creazione di lavoro integrando talenti, tecnologie, know-how e capitale all’interno di una rete che favorisce la crescita di nuova impresa.

Per realizzare tali obiettivi gli incubatori forniscono sia servizi di struttura che consulenziali a elevato valore aggiunto che vanno dall’affitto di moduli per ufficio alla consulenza sulla definizione e lo sviluppo del business plan e la formazione imprenditoriale, dalla consulenza legale al monitoraggio dei finanziamenti, dal networking con altre imprese ai servizi di comunicazione e marketing.
Nel corso degli anni si sono sviluppate metodologie che hanno caratterizzato diverse fasi di sviluppo dell’Incubazione (Rapporto sistema d’incubazione in Toscana). Si possono infatti riconoscere tre generazioni di supporto alla nascita di nuova imprenditoria.
Incubatori di prima generazione: caratterizzati dall’offerta di spazi di lavoro e servizi in comune. I clienti sono le piccole imprese e la locazione degli immobili rappresenta la fonte di finanziamento per l’incubatore stesso. Questa prima generazione ha raggiunto un grado di maturità soprattutto nell’Europa Occidentale e negli USA. Il valore creato è soprattutto di tipo immobiliare e del relativo sfruttamento commerciale.
Incubatori di seconda generazione: completano l’offerta degli incubatori di prima generazione con l’offerta di servizi di incubazione. I clienti sono le neo-imprese e gli spin-off ed il business è finalizzato a supportare lo sviluppo economico a livello locale e regionale. Questi incubatori, al valore immobiliare aggiungono il valore economico sociale raggiunto nella comunità di riferimento. Questa generazione di incubatori sta raggiungendo il livello di maturità iniziale nell’Europa occidentale e negli USA.
Incubatori di terza generazione: caratterizzati dalla specializzazione dei servizi di supporto all’accesso al mercato e ai clienti, di supporto alla cooperazione nell’ambito di cluster e network e nell’acquisizione di uno stile di gestione imprenditoriale. I clienti sono imprese neonate, spin-off e imprese mature. Questi incubatori sono focalizzati a supportare la nascita e lo sviluppo di imprese tecnologiche e innovative, generando valore in termini di valore immobiliare, valore derivante dal suo sfruttamento, valore economico-sociale raggiunto nell’ambito delle comunità e valore delle imprese supportate.

MICROCREDITO E GARANZIE PER LE NUOVE INIZIATIVE

L'art. 111 del TUB definisce microcredito: Prestito di limitato importo con obbligo di restituzione, concesso da soggetti iscritti in un apposito elenco disciplinato dall’art.113 TUB, a soggetti svantaggiati o in difficoltà economica; in particolare distinguiamo:

Microcredito di impresa: erogazione di prestiti volti al consolidamento o all'avvio di nuove piccole attività economiche che consentano di generare reddito e occupazione, purchè i finanziamenti concessi non siano di ammontare superiore a € 25.000, non siano assistiti da garanzie reali e siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

Microcredito sociale: si intende l'erogazione di prestiti a individui in situazione di particolare vulnerabilità economica o sociale al fine di sostenere il consumo di beni e servizi essenziali purchè i finanziamenti concessi siano di importo massimo di € 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle del mercato.

IN COSA CONSISTE IL MICROCREDITO?

Un mezzo indispensabile per supportare non solo i Paesi in via di sviluppo, ma anche lo start up delle nuove imprese nella fase attuale di ricostruzione del tessuto economico sociale del Paese. Rappresenta uno strumento innovativo, che sta guadagnando terreno soprattutto in tempi di crisi mondiale e che prevede iniziative rivolte anche a persone giuridiche – in particolare cooperative e microimprese – con difficoltà di accesso al credito, al fine di finanziare progetti di sviluppo imprenditoriale eticamente e tecnicamente condivisi;

I tre criteri distintivi delle attività di microcredito rispetto ad altre attività finanziarie (credito al consumo, ecc.) sono:

- l’entità del prestito;

- l’accompagnamento dell’operazione con servizi non finanziari (tutoraggio, assistenza tecnica, assistenza amministrativa);

- una specifica valutazione del merito creditizio.

L’obiettivo è di creare un meccanismo virtuoso che permetta ai microimprenditori di generare reddito e diventare economicamente autonomi. Affinché tale obiettivo si realizzi, è necessario adottare un processo selettivo rigoroso volto a verificare l’attendibilità professionale dei richiedenti, la validità e la coerenza tecnica, economica e finanziaria dell’attività e del progetto per il quale è richiesto il finanziamento: un’affidabile garanzia personale al posto di una garanzia reale. Questo modo di affrontare il quesito circa l’erogazione o meno del prestito costituisce un’innovazione di grande rilevanza. Non è il passato delle persone che conta ma la sostenibilità e l’efficacia del progetto presentato per il finanziamento.

Il microcredito è erogato usualmente mediante il coinvolgimento dei diversi attori:

  1. le banche erogano materialmente il credito offrendo i propri servizi di sportello;
  2. un soggetto pubblico o privato stanzia un fondo di garanzia a copertura delle eventuali perdite cui le banche potrebbero andare in contro, assicurandone così il rischio di default (il rischio di perdite sul prestito);
  3. organizzazioni della società civile ed altri enti no-profit si occupano in genere della fase di accompagnamento, consulenza, tutoraggio e di supporto del cliente durante l’iter procedurale.

Normativa sulle Reti di Impresa

DEFINIZIONE
Il contratto di rete è disciplinato dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 che converte con modificazioni il D.L. febbraio 2009 n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Il contratto di rete, è quel contratto mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto di rete è stato introdotto dal Decreto incentivi del 2009 e prevede la possibilità per le aziende di creare intese condividendo obiettivi e strategie, scambiando informazioni e servizi ma senza sacrificare la propria indipendenza.FORMA E PUBBLICITA’

Ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 4-quater (iscrizione al Registro delle Imprese) il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
- la denominazione sociale di ogni impresa aderente alla rete;
- l’indicazione delle attività comuni poste a base della rete e degli obiettivi di innovazione;
- l’individuazione di un “programma di rete”, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante;
- la durata del contratto, le modalità di ingresso di altri imprenditori e le relative ipotesi di recesso;
- (se previsto) l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell’organo.

Il contratto di rete è soggetto all'iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e tale adempimento diventa fondamentale dal momento che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quanto è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori originari.
Anche le libere aggregazioni tra imprenditori possono essere identificate tramite il codice fiscale. Ciò non comporta, comunque l’attribuzione di una soggettività tributaria in capo alla rete di imprese.
Per richiedere il codice fiscale basta presentare un apposito modello (AA5) a un qualsiasi sportello dell’Agenzia delle Entrate.

Il contratto di rete per godere dei benefici fiscali deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale o da organismi pubblici individuati con l’ apposito decreto, organismi che dovranno verificare in concreto la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. Quanto all’asseverazione del programma comune di rete il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 25 febbraio 2011, ha stabilito che sono abilitati all’asseverazione del programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazione presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

ELEMENTI DEL CONTRATTO
Gli elementi del Contratto di Rete si suddividono in:
Elementi necessari:
• L’atto pubblico o la scrittura privata autenticata
• La durata
• L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione
• Le modalità concordate tra i partecipanti per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi
• Il programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante
Elementi eventuali (facoltativi):
• Fondo Patrimoniale Comune
• Organo Comune

I VANTAGGI LEGATI AL CONTRATTO di RETE
• Necessità di far convivere flessibilità di piccole aziende con la capacità produttiva, finanziaria e l’innovazione delle grandi strutture
• Nuova occupazione
• Un più veloce accesso al credito per le PMI
• Maggiore competitività, maggiore forza attuale sul mercato di riferimento
• La maggiore possibilità per le piccole imprese di unirsi e diventare più concorrenziali
• Migliorare il rating e beneficiare di maggior supporto e consulenza
• La possibilità per le imprese che si uniscono di mantenere comunque la propria autonomia

DIFFERENZE TRA IL CONTRATTO di RETE ED IL CONSORZIO
Il CONSORZIO è un contratto con il quale due o più imprenditori “istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” (art. 2602 cod. civ.). La principale differenza è che il Consorzio ideato per raggiungere obiettivi specifici è di breve-medio termine, mentre la Rete è stata pensata per tenere le imprese insieme nel medio-lungo periodo sull’obiettivo più generale di aumentare la competitività e capacità innovativa.

Agevolazioni per le reti d'impresa


1) Accesso al credito: poiché le imprese che si uniscono in rete sono più competitive, possono ottenere condizioni migliori; in tal caso si dovrà pensare ad una creazione di modelli di rating appositi per le reti di impresa. I grandi gruppi bancari (BNL, Unicredit, Gruppo Intesa San Paolo) già oggi offrono condizioni di accesso al credito privilegiate per le reti d’impresa.

Normativa sulle reti d'impresa

Il contratto di rete (L.122/2010)

DEFINIZIONE
Il contratto di rete è disciplinato dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 che converte con modificazioni il D.L. febbraio 2009 n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Il contratto di rete, è quel contratto mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto di rete è stato introdotto dal Decreto incentivi del 2009 e prevede la possibilità per le aziende di creare intese condividendo obiettivi e strategie, scambiando informazioni e servizi ma senza sacrificare la propria indipendenza.

FORMA E PUBBLICITA’
Ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 4-quater (iscrizione al Registro delle Imprese) il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
- la denominazione sociale di ogni impresa aderente alla rete;
- l’indicazione delle attività comuni poste a base della rete e degli obiettivi di innovazione;
- l’individuazione di un “programma di rete”, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante;
- la durata del contratto, le modalità di ingresso di altri imprenditori e le relative ipotesi di recesso;
- (se previsto) l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell’organo.

Il contratto di rete è soggetto all'iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e tale adempimento diventa fondamentale dal momento che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quanto è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori originari.
Anche le libere aggregazioni tra imprenditori possono essere identificate tramite il codice fiscale. Ciò non comporta, comunque l’attribuzione di una soggettività tributaria in capo alla rete di imprese.
Per richiedere il codice fiscale basta presentare un apposito modello (AA5) a un qualsiasi sportello dell’Agenzia delle Entrate.

Il contratto di rete per godere dei benefici fiscali deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale o da organismi pubblici individuati con l’ apposito decreto, organismi che dovranno verificare in concreto la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. Quanto all’asseverazione del programma comune di rete il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 25 febbraio 2011, ha stabilito che sono abilitati all’asseverazione del programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazione presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

ELEMENTI DEL CONTRATTO
Gli elementi del Contratto di Rete si suddividono in:
Elementi necessari:
•    L’atto pubblico o la scrittura privata autenticata
•    La durata
•    L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione
•    Le modalità concordate tra i partecipanti per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi
•    Il programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante
Elementi eventuali (facoltativi):
•    Fondo Patrimoniale Comune
•    Organo Comune

I VANTAGGI LEGATI AL CONTRATTO di RETE
•    Necessità di far convivere flessibilità di piccole aziende con la capacità produttiva, finanziaria e l’innovazione delle grandi strutture
•    Nuova occupazione
•    Un più veloce accesso al credito per le PMI
•    Maggiore competitività, maggiore forza attuale sul mercato di riferimento
•    La maggiore possibilità per le piccole imprese di unirsi e diventare più concorrenziali
•    Migliorare il rating e beneficiare di maggior supporto e consulenza
•    La possibilità per le imprese che si uniscono di mantenere comunque la propria autonomia

DIFFERENZE TRA IL CONTRATTO di RETE ED IL CONSORZIO
Il CONSORZIO è un contratto con il quale due o più imprenditori “istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” (art. 2602 cod. civ.). La principale differenza è che il Consorzio ideato per raggiungere obiettivi specifici è di breve-medio termine, mentre la Rete è stata pensata per tenere le imprese insieme nel medio-lungo periodo sull’obiettivo più generale di aumentare la competitività e capacità innovativa.

Chi Siamo

La TOP CONSULTING è un’affermata società che si occupa di consulenza finanziaria e strategia aziendale. Trova origine nell’esperienza della dott.ssa Maria Marrocco le cui competenze accademiche e la molteplici esperienze professionali hanno permesso di creare una struttura in grado di soddisfare tutte le esigenze in tema di finanza delle piccole e medie imprese.

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