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Le informazioni fornite sono sintetiche di bandi, regolamenti e circolari molto più ampi e articolati e hanno unico obiettivo di dare una prima informazione ai potenziali interessati. Pertanto, consigliamo, agli stessi di assumere le loro decisioni sulla base di normativa completa da fonti ufficiali ovvero di ricorrere a professionisti qualificati di settore.

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CONFIDI

L’impulso alla nascita dei Confidi è strettamente correlato alla congiuntura economica.

COSA SONO?
Trattasi di strutture mutualistiche. E' l’acronimo di “consorzio di garanzia collettiva dei fidi”.
I consorzi di garanzia collettiva dei fidi rappresentano una realtà di valore assoluto per il sistema economico nazionale ed europeo sostenendo le piccole e medie imprese al fine di facilitarne l’accesso al credito, rendendolo meno oneroso e più agevole. In Italia nacquero prevalentemente come diretta manifestazione delle associazioni di categoria, nei comparti dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.

 

 

CATEGORIE DI CONFIDI

- Confidi minori, si tratta di Confidi con un volume di attività inferiore a 150 milioni di euro, iscritti nell’elenco della sezione generale ai sensi dell’art. 155, comma 4, del vecchio TUB e possono svolgere esclusivamente attività di concessione di “garanzie collettive”; è escluso per essi la possibilità di prestare garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, il rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

- I Confidi “intermediari finanziari”, iscritti nell’elenco speciale di cui all’ ex art. 107 TUB. Tali soggetti possono esercitare prevalentemente a favore dei soci, oltre alla garanzia collettiva dei fidi, che deve essere comunque attività principale, anche l’attività di garanzia nei confronti dello Stato e di gestione di fondi pubblici. Determinante risulta essere il volume di attività finanziarie e mezzi patrimoniali, ai fini di valutare ed individuare quali “Confidi” possono richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 9 novembre del 2007 ha definito la soglia minima di attività dei Confidi, fissato a 75.000 €, condizione per la quale i Confidi hanno l’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 107 TUB. Tale obbligo fa riferimento all’ultimo bilancio regolarmente approvato. Ad essi si applicano quindi in particolare le norme relative a: adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, organizzazione amministrativa e contabile, poteri d’intervento della Banca d’Italia.

- Confidi ex art. 106, si parla in questo caso di “elenco generale”, che si configura come condizione per l’esercizio dell’attività finanziaria nei confronti del pubblico e non per la sussistenza giuridica del soggetto. Agli intermediari iscritti nel solo elenco generale ex art.106 TUB è consentito il rilascio di garanzie in via non esclusiva, né prevalente o rilevante rispetto ad altre attività finanziarie.
L’ evoluzione normativa in seguito al D.Lgs. 141/2010 (che ha comportato modifiche al TITOLO V del TUB) prevede, nel nuovo art. 106 del TUB,  l'unione in un unico albo degli iscritti all’elenco generale e all’elenco speciale, rispettivamente agli artt.106 e 107 del testo originario.


ATTIVITA’ DEI CONFIDI
Le piccole e medie imprese riscontrano importanti difficoltà nella concessione di finanziamenti anche a causa di un fenomeno che all’interno dei mercati finanziari trova sempre spazio per insinuarsi: l’asimmetria informativa.
Questa innesca delle conseguenze riconducibili alla selezione avversa ed all’azzardo morale e, al fine di contenere questa tipologia di rischi, dei quali l’Istituto di Credito se ne assume il peso, si cerca di raccogliere le maggiori informazioni possibili con lo scopo di effettuare una valutazione, quanto più accurata possibile, comportando talvolta costi elevati. Non potendo reperire ed analizzare informazioni con elevato grado di dettaglio, la banca si troverà esposta ai rischi dell’asimmetria informativa e sarà più reticente ad inoltrare l’operazione di finanziamento. L’ausilio dei Confidi , relativamente ai rischi connessi all’asimmetria informativa, si colloca in una posizione di sostegno al credito.
Il Confidi svolgerà un doppio ruolo:
- Il primo sarà quello di accollarsi parte del rischio di credito mediante la concessione di garanzie. In tal modo l’Istituto di Credito avrà maggior respiro, diminuendo il rischio di insolvenza. Nell’atto di delibera, infatti, per alcune posizioni considerate maggiormente rischiose, l’organo deliberante dell’Istituto di Credito, per poter concedere il finanziamento ad un’impresa, richiede la garanzia Confidi come condizione necessaria (ma non sempre sufficiente).
- Il secondo riguarda l’effettiva diminuzione dell’asimmetria informativa, in quanto il Confidi svolgerà un’ulteriore istruttoria seguendo protocolli interni. Viene effettuata, perciò, una doppia istruttoria, che, se svolta correttamente, consentirà di reperire maggiori informazioni, consentendo così di ridurre il divario informativo.
- Un’ altra funzione dei Confidi è rappresentata dalla mitigazione del rischio, ovvero, in accordo con le banche, essi attribuiscono una sorta di merito creditizio che deve essere ben ponderato.

 

CLASSIFICAZIONE DEI CONFIDI
La struttura divisionale dei Confidi è principalmente definita a livello territoriale:
- al vertice l’Associazione europea di mutua garanzia (AECM), nelle veci di rappresentante presso l’Unione Europea;
- poi il Coordinamento Nazionale Confidi che riunisce le cinque più importanti federazioni nazionali;
- poi la Federazione di Confidi: occupano un ambito territoriale nazionale.
Ed infine i:
- Confidi locali e provinciali: si tratta della diretta rappresentazione di PMI che costituiscono la compagine del Consorzio che agiscono a livello provinciale ed interprovinciale;
- Confidi di secondo livello: sono Confidi che accanto alla loro attività caratteristica, il rilascio di garanzie, canalizzano gran parte della loro operatività in controgaranzia e cogaranzie nei confronti dei Confidi locali.

 

GARANZIE RILASCIATE

Nel momento in cui l’azienda affidata da un Istituto di Credito risulta insolvente, la banca convenzionata con il Confidi ha la disponibilità di utilizzare il fondo rischi e il fondo fideiussorio.

-Il Fondo Rischi detto anche “Fondo collettivo di garanzia” è una tipica garanzia reale; esso viene alimentato dalle aziende associate mediante versamenti, nonché da contributi a fondo perduto provenienti da Enti locali, associazioni industriali, Camera di Commercio etc. Di norma la garanzia consortile è pari al 50%, in alcuni casi l’Istituto di Credito a fronte di particolari posizioni delicate, richiede garanzie superiori al 50%, oppure capita che particolari convenzioni stipulate tra l’Istituto di Credito e Confidi, relative prevalentemente ad operazioni di finanza agevolata venga attivata la garanzia consortile pari all’80%.
Questo tipo di garanzia delinea alcune caratteristiche principali: è una garanzia di natura collettiva, mutualistica e sussidiaria. Parlando di garanzia sussidiaria facciamo riferimento ad una garanzia che non è esplicita, in quanto non è possibile calcolarla ex ante, ovvero al momento dell’insolvenza, ma viene calcolata in ragione della perdita effettiva subita dall’Istituto di Credito. Il Fondo Rischi non può essere considerato una garanzia a prima richiesta; esso non è immediatamente escutibile visto che l’intervento del confidi si verifica dopo l’attivazione delle tradizionali procedure esecutive nei confronti del soggetto garantito.
- il fondo fideiussorio, si tratta di una fidejussione rilasciata all’intermediario finanziario. Tale garanzia personale è attivabile solo laddove il Fondo Rischi non è in grado di ripristinare le perdite per insolvenza. Questo strumento è stato abbandonato negli anni anche per la difficile complessità e applicabilità che lo caratterizza.

La garanzia a prima richiesta, altrimenti detta garanzia diretta viene erogata dal Confidi assumendosi l’impegno di corrispondere alla Banca o all’intermediario finanziario convenzionato, mediante il suo patrimonio, la quota parte del debito garantito in essere su un determinato consorziato nel caso in cui quest’ultimo non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni. Appare evidente che una garanzia a prima richiesta abbia degli effetti maggiori ed immediati sul Confidi: risulta essere pertanto esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Un rilascio di una garanzia a prima richiesta implica una struttura finanziaria più solida.

COSTI
La garanzia Confidi rappresenta un’opportunità per le imprese ma spesso è molto costosa. Il suo costo può essere mitigato quanto nel Fondo di dotazione della Confidi sono finanziati da interventi pubblici di solito cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari.
Di solito le voci che concorrono alla sua determinazione sono le seguenti:
• spese per l’istruttoria (qualche centinaia di euro);
• spese per le quote sociali da versare all’erogazione delle somme ma che vengono restituite alla scadenza del mutuo garantito (più che di costi trattasi di uscite finanziarie);
• commissioni da calcolarsi sul valore del finanziamento ed in relazione al rating dell’impresa.
Le commissioni di solito variano a seconda se la garanzia Confidi concessa è accompagnata da garanzia ipotecaria o garanzia di firma. Ovviamente il costo delle garanzie su un’operazione ipotecaria è più bassa rispetto a quella di un’operazione chirografaria per ovvie ragioni legate al rischio.

Chi Siamo

La TOP CONSULTING è un’affermata società che si occupa di consulenza finanziaria e strategia aziendale. Trova origine nell’esperienza della dott.ssa Maria Marrocco le cui competenze accademiche e la molteplici esperienze professionali hanno permesso di creare una struttura in grado di soddisfare tutte le esigenze in tema di finanza delle piccole e medie imprese.

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