Esonero da ogni responsabilità

Le informazioni fornite sono sintetiche di bandi, regolamenti e circolari molto più ampi e articolati e hanno unico obiettivo di dare una prima informazione ai potenziali interessati. Pertanto, consigliamo, agli stessi di assumere le loro decisioni sulla base di normativa completa da fonti ufficiali ovvero di ricorrere a professionisti qualificati di settore.

I nostri clienti

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Normativa sulle Reti di Impresa

DEFINIZIONE
Il contratto di rete è disciplinato dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 che converte con modificazioni il D.L. febbraio 2009 n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Il contratto di rete, è quel contratto mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto di rete è stato introdotto dal Decreto incentivi del 2009 e prevede la possibilità per le aziende di creare intese condividendo obiettivi e strategie, scambiando informazioni e servizi ma senza sacrificare la propria indipendenza.FORMA E PUBBLICITA’

Ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 4-quater (iscrizione al Registro delle Imprese) il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
- la denominazione sociale di ogni impresa aderente alla rete;
- l’indicazione delle attività comuni poste a base della rete e degli obiettivi di innovazione;
- l’individuazione di un “programma di rete”, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante;
- la durata del contratto, le modalità di ingresso di altri imprenditori e le relative ipotesi di recesso;
- (se previsto) l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell’organo.

Il contratto di rete è soggetto all'iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e tale adempimento diventa fondamentale dal momento che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quanto è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori originari.
Anche le libere aggregazioni tra imprenditori possono essere identificate tramite il codice fiscale. Ciò non comporta, comunque l’attribuzione di una soggettività tributaria in capo alla rete di imprese.
Per richiedere il codice fiscale basta presentare un apposito modello (AA5) a un qualsiasi sportello dell’Agenzia delle Entrate.

Il contratto di rete per godere dei benefici fiscali deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale o da organismi pubblici individuati con l’ apposito decreto, organismi che dovranno verificare in concreto la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. Quanto all’asseverazione del programma comune di rete il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 25 febbraio 2011, ha stabilito che sono abilitati all’asseverazione del programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazione presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

ELEMENTI DEL CONTRATTO
Gli elementi del Contratto di Rete si suddividono in:
Elementi necessari:
• L’atto pubblico o la scrittura privata autenticata
• La durata
• L’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione
• Le modalità concordate tra i partecipanti per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi
• Il programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante
Elementi eventuali (facoltativi):
• Fondo Patrimoniale Comune
• Organo Comune

I VANTAGGI LEGATI AL CONTRATTO di RETE
• Necessità di far convivere flessibilità di piccole aziende con la capacità produttiva, finanziaria e l’innovazione delle grandi strutture
• Nuova occupazione
• Un più veloce accesso al credito per le PMI
• Maggiore competitività, maggiore forza attuale sul mercato di riferimento
• La maggiore possibilità per le piccole imprese di unirsi e diventare più concorrenziali
• Migliorare il rating e beneficiare di maggior supporto e consulenza
• La possibilità per le imprese che si uniscono di mantenere comunque la propria autonomia

DIFFERENZE TRA IL CONTRATTO di RETE ED IL CONSORZIO
Il CONSORZIO è un contratto con il quale due o più imprenditori “istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” (art. 2602 cod. civ.). La principale differenza è che il Consorzio ideato per raggiungere obiettivi specifici è di breve-medio termine, mentre la Rete è stata pensata per tenere le imprese insieme nel medio-lungo periodo sull’obiettivo più generale di aumentare la competitività e capacità innovativa.

Chi Siamo

La TOP CONSULTING è un’affermata società che si occupa di consulenza finanziaria e strategia aziendale. Trova origine nell’esperienza della dott.ssa Maria Marrocco le cui competenze accademiche e la molteplici esperienze professionali hanno permesso di creare una struttura in grado di soddisfare tutte le esigenze in tema di finanza delle piccole e medie imprese.

Leggi Tutto

I nostri social

Risorse Utili

  • MISE
  • Invitalia
  • Europa.eu

Servizi Online

I nostri contatti

info (@) topconsultingsrl.it
+39 0836 331715
+39 368 3187773
Via Adige 7, Cursi

Consulta la Mappa

ChiamaWhatsApp