LEGGE DI BILANCIO 2025: CREDITO D’IMPOSTA 5.0

Il credito di imposta Transizione 5.0 è l’agevolazione istituita dal D.L. n. 19/2024 diretta a sostenere le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica. Il bonus spetta per gli investimenti, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, che rientrino in progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici.

L’accesso al credito d’imposta non è automatico, ma è subordinato a specifici adempimenti, anche al fine di certificare il raggiungimento degli obiettivi sul fronte del risparmio energetico.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dello strumento:

 

Chi ha diritto al credito d’imposta?

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

 

Esclusioni

Sono escluse le imprese:

 

Rispetto normativa sicurezza e regolarità contributiva

La spettanza del credito d’imposta è subordinata:

 

Quali sono i progetti di innovazione agevolabili?

Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto:

 

Caratteristiche dei progetti di innovazione agevolabili

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. Per ogni singola impresa, gli investimenti (trainanti e trainati) oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo.

 

Progetti di innovazione non ammissibili

Non possono accedere al beneficio i progetti di innovazione che non rispettano il principio del “Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do no significant harm), secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto attuativo 24 luglio 2024.

 

Beni non agevolabili

Non sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti:

 

Quali sono gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili agevolabili?

Nell’ambito dei progetti di innovazione ammissibili al credito di imposta, sono agevolabili anche, purché aggiuntivi rispetto ad un investimento “trainante” in beni strumentali 4.0, gli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva.

Dimensionamento impianti

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve essere determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva.

Impianti fotovoltaici ammessi

Con riferimento l'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), D.L. n. 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del D.L. n. 113/202420. Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c), fermo restando i costi massimi ammissibili, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.

 

Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:

 

Qual è la misura dell’agevolazione?

La misura dell’agevolazione è determinata in base alla tipologia di investimento e alla riduzione dei consumi energetici ottenuta. Gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 devono conseguire una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale, oppure il 5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento.

Quali soggetti possono rilasciare le certificazioni ex-ante ed ex-post?

Le certificazioni ex-ante ed ex-post possono essere rilasciate da soggetti accreditati che dimostrino di possedere le competenze tecniche necessarie per valutare la conformità degli investimenti ai requisiti previsti dalla normativa.

Cumulabilità

Il credito di imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno e con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0.