"Decreto Sviluppo" novità in materia fiscale e del lavoro

"Agevolazioni per assunzioni nel Sud"

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” (meglio noto come “Decreto Sviluppo”) che contiene, importanti novità in materia fiscale. Queste tra le principali novità:

§ un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, per un importo pari al 50% dei costi salariali per durate differenziate a seconda che si tratti di “lavoratori svantaggiati” o di “lavoratori molto svantaggiati”, ai sensi del Regolamento della Commissione Europea (CE) 800/2008;

§ con l’art. 8 comma 3, del Decreto di Sviluppo viene modificato l’art. 54, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 276/2003, prevedendo che possono essere assunte con contratto di inserimento lavorativo le donne di qualsiasi età, purché “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”. Viene conseguentemente modificato anche l’art. 59, comma 3, dello stesso decreto legislativo, con il riferimento al regolamento n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, per l’identificazione delle condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni in caso di assunzioni con contratto di inserimento.

§ alcune norme di coordinamento dei controlli fiscali e contributivi e degli accessi presso le imprese, da parte delle Agenzia Fiscali, della Guardia di Finanza, dell’INPS e delle Amministrazioni locali;

§ alcune modifiche all’art.29, comma 1, lett. b, del D.L. 78/2010 (convertito con modifiche nella legge 122/2010) che, con efficacia dal 1° luglio 2011, prevede l’esecutività dell’atto di accertamento decorsi 60 giorni dalla data della notifica. Il presente decreto stabilisce che, in caso di richiesta da parte del contribuente di sospensiva dell’esecuzione dell’atto impugnato, l’esecuzione forzata è sospesa fino all’emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione, per un periodo massimo di 120 giorni dalla richiesta del contribuente;

§ l’estensione del regime di contabilità semplificata a 400.000 euro di ricavi per le imprese di servizi, e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese;
l’esclusione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate a favore di soggetti non iva di importo non inferiore a 3.000 euro, se il corrispettivo è corrisposto con carte di credito, debito o prepagate;

§ ulteriori modifiche al regime fiscale dei Fondi Comuni di Investimento Immobiliare.

Per maggiori informazioni sul tema, si rimanda al banner Investi nel SudAgevolazioni per l’occupazione – Novità 2011.