Con il “Decreto Sud” (D.L. 91/2017) è stato dato il compito di definire proposte di istituzione ZES sul loro territorio, con un percorso partecipato dagli stakeholder locali che si conclude con l’approvazione da parte della Presidenza del Consiglio di un apposito d.p.c.m.. Secondo il comma 2 dell’art. 4 del Decreto Sud “Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della) rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.”
Il processo di istituzione delle ZES si inserisce in un più complesso sforzo che il nostro Paese sta conducendo per superare ritardi e inefficienze del sistema portuale e logistico e che ha visto tappe importanti nell’adozione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, nel riassetto e accorpamento delle Autorità portuali esistenti e nell’avvio della programmazione per “aree logistiche integrate” (ALI), che mettono a sistema porti, aree retroportuali, interporti e piattaforme logistiche, in una logica di interconnessione ai corridoi multimodali della rete TEN-t.
Le modalità di istituzione delle aree, la durata, i criteri generali per la loro identificazione e delimitazione, nonché l'accesso e la tipologia di benefici previsti e il contenuto del piano di sviluppo strategico sono stati definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018. In particolare, l’articolo 6 del DPCM, rubricato “Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo”, individua specificamente i contenuti minimi del Piano. L’articolo 7, rubricato “Istituzione della ZES", dispone che la durata della ZES non possa essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile sino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate.
La Regione Puglia, con i suoi due porti di livello core di Bari e Taranto e il suo inserimento insieme alla Basilicata, nella ALI (sistema Pugliese-Lucano), è parte integrante di questo processo ed ha deciso di cogliere l’opportunità delle ZES promuovendo la creazione di due differenti Zone Economiche Speciali a carattere interregionale: una, che ha il suo baricentro nel porto di Taranto e, un’altra incentrata sul sistema dei porti del mar Adriatico.
Le altre ZES in Italia si possono individuare in Calabria e in Campania.
Benefici
I benefici previsti per una ZES sono indicati dall’art. 5 capo II del D.L. 91/2017.
Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
• procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali;
• credito d’imposta su investimenti effettuati nel limite massimo di 50 milioni di euro, per ciascun progetto, con una agevolazione commisurata alla quota del costo complessivo dei beni che dovranno risultare acquisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le aliquote del credito d’imposta sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta europea degli aiuti a finalità regionale e sono così definite:
- dal 10% al 25% per le grandi aziende;
- dal 15% al 35% per le medie;
- dal 20% al 45% per le piccole imprese.
È prevista la revoca dei benefici concessi e goduti alle imprese che non manterranno le attività in area ZES per almeno sette anni dal completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni.