Beneficiari:
Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico, che abbiano una sede o unità produttiva in una delle regioni comprese nella ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna)
Esclusioni
- Settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, banda larga, settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Agevolazione
- Contributo sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, con un limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento.
- Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Nella tabella che segue vengono riportate le aliquote agevolative per regione:
Regioni |
Piccole imprese |
Medie imprese |
Grandi imprese |
Abruzzo (zone assistite) |
35% |
25% |
15% |
Molise |
50% |
40% |
30% |
Sardegna |
50% |
40% |
30% |
Sardegna |
60% |
50% |
40% |
Campania |
60% |
50% |
40% |
Puglia |
60% |
50% |
40% |
Puglia (zona Taranto) |
70% |
60% |
50% |
Basilicata |
50% |
40% |
30% |
Calabria |
60% |
50% |
40% |
Sicilia |
60% |
50% |
40% |
Interventi Ammessi
- Investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate nella ZES unica, acquisto di terreni, acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti
Temporalità investimento
Sono ammissibili :
- gli investimenti realizzati o da realizzare a partire dall’01/01/2025 al 15/11/2025;
- gli investimenti a fronte dei quali sono stati versati acconti a partire dal 20/09/2023 e non ancora ultimati alla data del 31/12/2024 da concludersi entro e non oltre il 15/11/2025.
- Dal 18/11/2025 e sino al 02/12/2025 l’investimento dovrà essere obbligatoriamente rendicontato e certificato da un revisore contabile (ad eccezione di quei beni che non possono essere rendicontabili come il leasing)
- Se i beni agevolati non vengono messi in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro acquisizione o completamento, il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo dal calcolo il costo dei beni non utilizzati.
- Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo alla loro messa in funzione, i beni vengono dismessi, ceduti, destinati a scopi estranei all’attività dell’impresa o trasferiti a strutture produttive diverse da quelle che hanno originato l’agevolazione, il credito d’imposta è nuovamente ricalcolato escludendo dal computo il costo dei beni in questione.
Per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, queste disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il diritto di riscatto. Per progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, l’aiuto è calcolato applicando la metodologia dell'«importo di aiuto corretto».
Spese Ammissibili
- Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, terreni e immobili strumentali agli investimenti.
- Investimenti in beni immobili strumentali anche se già utilizzati da altri soggetti per attività economica.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Sono escluse dalle agevolazioni le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile.
Cumulabilità:
- Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato, a condizione che il cumulo non superi l’intensità o l’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee