LEGGE DI BILANCIO 2025: CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES

Beneficiari:

Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico, che abbiano una sede o unità produttiva in una delle regioni comprese nella ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna)

Esclusioni

Agevolazione

Nella tabella che segue vengono riportate le aliquote agevolative per regione:

Regioni

Piccole imprese
(fino ai 50 milioni di investimento)

Medie imprese
(fino ai 50 milioni di investimento)

Grandi imprese
(e PMI oltre i 50 milioni di investimento)

Abruzzo (zone assistite)

35%

25%

15%

Molise

50%

40%

30%  

Sardegna

50%

40%

30%  

Sardegna
(area transizione giusta)

60%

50%

40%

Campania

60%

50%

40%  

Puglia

60%

50%

40%  

Puglia (zona Taranto)
(area transizione giusta)

70%

60%

50%

Basilicata

50%

40%

30%  

Calabria

60%

50%

40%

Sicilia

60%

50%

40%

Interventi Ammessi

Temporalità investimento

 Sono ammissibili :

- Se i beni agevolati non vengono messi in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro acquisizione o completamento, il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo dal calcolo il costo dei beni non utilizzati.

- Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo alla loro messa in funzione, i beni vengono dismessi, ceduti, destinati a scopi estranei all’attività dell’impresa o trasferiti a strutture produttive diverse da quelle che hanno originato l’agevolazione, il credito d’imposta è nuovamente ricalcolato escludendo dal computo il costo dei beni in questione.

Per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, queste disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il diritto di riscatto. Per progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, l’aiuto è calcolato applicando la metodologia dell'«importo di aiuto corretto».

 

Spese Ammissibili

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Sono escluse dalle agevolazioni le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile.

Cumulabilità: