DL RILANCIO- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO- EMERGENZA COVID 19

Contributo a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva, con ricavi o compensi, nell’esercizio 2019, non superiore a 5 milioni di euro.

Il contributo non spetta:

-   ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della istanza;

-     ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed ai lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla percezione del bonus INPS di € 600,00;

-   ai lavoratori dipendenti;

-   ai professionisti iscritti alla cassa di previdenza obbligatoria.

Condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto

1) Aver avuto nell’esercizio 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro

2) Aver avuto nel mese di Aprile 2020 un fatturato inferiore di almeno 1/3 rispetto al fatturato del mese di Aprile 2019

Il predetto contributo spetta in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

E’ riconosciuto comunque un contributo a fondo perduto minimo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 per le società.

COME FUNZIONA

Il contributo a fondo perduto va richiesto esclusivamente in via telematica mediante istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa, saranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo sarà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Pertanto, vi ricordiamo che fino all’emanazione di tale provvedimento non è possibile inviare nessuna istanza. Sarà nostra cura informarvi non appena il provvedimento sarà pubblicato.

Potete prenotare una consulenza al seguente link: https://www.topconsultingsrl.it/consulenza/