CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA

COS'E' LA CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA?
La Centrale Rischi Banca d’Italia è un importante biglietto da visita dell’impresa. Le informazioni fornite dalla Centrale Rischi riguarda gli affidamenti le modalità e il loro utilizzo, le garanzie fornite; la finalità è valutare la storia creditizia. La Centrale Rischi Banca d’Italia è quindi un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche.

 


PERCHE' E' IMPORTANTE?
Le imprese vengono giudicate ed affidate secondo sistemi di calcolo molto complessi, si tratta di metodi di calcolo del rischio di credito basati sui principi di Basilea 1-2 e a breve anche 3. Mediante la Centrale Rischi l’istituto di credito trae informazioni utili in merito ai rapporti intrattenuti dal cliente con il sistema bancario. Dal punto di vista delle banche è quindi importante controllare periodicamente la posizione assunta dal cliente nella Centrale Rischi al fine di capire quanto si è esposti al rischio di default.

 

LA NORMATIVA
Il Comitato di Basilea, organismo rappresentativo delle principali banche centrali, ha elaborato un primo accordo nel 1988 riguardante i requisiti di capitalizzazione delle banche - ossia l’accordo sul requisito patrimoniale minimo, che si traduce in una condizione in cui a ciascuna operazione di prestito deve corrispondere una quota di capitale regolamentare da detenere a scopo precauzionale.

Col tempo, l’Accordo si è rivelato inadatto a fronteggiare le nuove sfide poste in essere dalle nuove tecnologie, prodotti finanziari, mercati bancari e dalle tecniche di gestione del “risk management”. Per far fronte a queste nuove problematiche si è provveduto ad una revisione dell’accordo, culminata in Basilea II. Dai limiti di Basilea I prende le mosse il processo di revisione del nuovo accordo. Questo nuovo accordo viene descritto come un'architettura basata su tre pilastri costituenti un sistema unitario ed integrato.

Il primo pilastro riguarda il ”requisito patrimoniale”: viene riformato il requisito rendendolo più sensibile al rischio dei singoli prestiti, introducendo il giudizio di rating ossia una valutazione sulla meritevolezza ed affidabilità creditizia. Il secondo pilastro parla di un “controllo prudenziale” puntando ad accrescere i poteri di controllo dell’autorità di vigilanza che oltre verificare i requisiti minimi basati su puri calcoli bisogna anche verificare l’utilizzo di politiche e procedure organizzative da parte degli Istituti di credito. Il terzo ed ultimo pilastro di Basilea II riguarda la disciplina di mercato: l’accordo obbliga gli istituti di credito a fornire maggiori informazioni al mercato, affinchè il pubblico dei risparmiatori possa verificare in maniera chiara e trasparente, le condizioni di rischio e patrimonializzazione delle singole banche. Con l'ultima crisi si è giunti alla terza formulazione di questo corpus di norme, Basilea III. Alle banche Basilea III chiede garanzie su capitale e liquidità. In particole sono imposte delle soglie minime di capitale alle banche per evitare che shock finanziari le mettano in ginocchio. Tutto sommato si tratta di principi contabili più severi.

ASPETTI TECNICO-FUNZIONALI
Inequivocabile è l’importanza nonché l’utilità fornita dalla Centrale Rischi.
Gli intermediari hanno un’enorme responsabilità nell’effettuare le relative segnalazioni alla Centrale Rischi dal momento che, eventuali errori, abusi o illegittimità possono danneggiare gravemente e, a volte irrimediabilmente, il soggetto censito. Le banche segnalanti sono tenute a controllare le segnalazioni trasmesse a Banca d’Italia, rettificando di propria iniziativa le informazioni errate o incomplete, le stesse hanno poi l’obbligo di verificare tutte le comunicazioni ricevute dalla Centrale dei Rischi. Le segnalazioni effettuate alla Centrale dei Rischi non fanno altro che penalizzare il merito creditizio. Dette segnalazioni scattano a loro volta per sconfini superiori a 90gg. Si parla a questo punto di incaglio bancario, ovvero un rapporto in temporanea difficoltà ove si assiste al ritardo nel pagamento delle rate di un finanziamento o al rientro su uno sconfino in conto corrente; trattasi di una situazione in cui la banca esprime richiesta di rientro dell’esposizione entro un termine negoziato con il cliente, di solito 10/14 mesi. La posizione di incaglio bancario verrà segnalata in Centrale dei Rischi in modo che tutti gli istituti di credito possano apprenderne la notizia. Dal punto di vista delle banche è fondamentale controllare periodicamente la posizione assunta dal cliente nella Centrale Rischi per capire quanto si è esposti ad un rischio di default. Gli istituti di credito visionando le informazioni provenienti dalla Centrale Rischi non concederanno ulteriori prestiti e/o affidamenti essendo già alto il rischio di insolvenza.
Alla situazione di incaglio bancario segue la posizione di sofferenza, ipotesi di segnalazione più controversa che non può scaturire da un semplice ritardo nel pagamento del proprio debito; la banca deve fondare la propria valutazione su qualche elemento oggettivo a sua disposizione e tale elemento non può essere il mero ritardo nel pagamento.

ERRATE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE RISCHI
Le errate segnalazioni fornite alla Centrale Rischi generano una responsabilità per l’istituto di credito perché questo danneggia l’immagine del cliente.
La diffusione quindi di dati personali non corretti dà vita alla circolazione di informazioni non veritiere, che non solo provocano un danno patrimoniale e non patrimoniale, ma possono falsare il mercato. Con riferimento alle errate segnalazioni effettuate alla Centrale dei Rischi, la dottrina ritiene ammissibile il concorso di responsabilità contrattuale con responsabilità extracontrattuale. Inoltre la banca, avendo l‘obbligo di comportarsi secondo buona fede, non deve procedere a segnalazioni presso la Centrale dei Rischi in assenza di presupposti né tantomeno a segnalazioni abusive, ossia volontariamente dirette a comunicare dati non veritieri riguardo i propri clienti. Le strade da seguire in caso di errate segnalazioni alla Centrale Rischi sono:
1. ACCORDO TRA LE PARTI: è sempre la soluzione consigliabile nel rapporto tra le parti al fine di porre le basi per un consapevole confronto che sfoci in un accordo.
2. RICORSO IN VIA STRAGIUDIZIALE: ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (organo abilitato a risolvere le controversie tra banca e cliente) significa aver cercato di risolvere preventivamente con la banca e non aver avuto risposta soddisfacente entro 30 gg. Si parla di ricorso stragiudiziale perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. L’ ABF è un organo indipendente ed imparziale che decide autonomamente. Tutto questo può riguardare richieste di rettifica di dati comunicati alla Centrale Rischi oppure richiesta danni legati ad essa. Questa seconda strada da seguire, pone la banca condannata ad agire in quanto se non lo facesse verrebbe inserita in una black list.
3. RICORSO IN VIA GIUDIZIALE: in quest’ultimo caso i tempi si allungano. Ad ogni modo i costi e i tempi vanno accostati alla possibilità di ottenere cospicui risarcimenti. In questo caso il cliente è assistito dal proprio legale e la banca dal proprio.